sabato 2 febbraio 2013

Società naturale fondata sul matrimonio

Avrete certamente riconosciuto la formulazione dell'articolo 29 della nostra Costituzione; il testo completo è questo: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare."
Noterete che i Padri costituenti parlano genericamente di coniugi, senza alcun riferimento al genere: anche qui in Italia quindi si potrebbe fare qualcosa di questo tipo, insomma, agendo sulla legge ordinaria.
Eccessivo ottimismo? Purtroppo sì, lo so bene, ma qui vorrei chiedere: se ci possiamo inventare qualcosa che assicuri a tutte le coppie la pensione di reversibilità, la possibilità di essere informati in ospedale sullo stato del partner e di garantire la trasmissione dell'asse ereditario, conta proprio così tanto il nome dell'istituto giuridico?

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