venerdì 1 novembre 2013

Immediatamente

1. Qualora una causa di incandidabilita' di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilita' interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilita' di cui all'articolo 1.


Questo qui sopra è l'art. 3 della cosiddetta legge Severino (ovvero il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235), che regola i casi dell'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare.
Allora, la sentenza della Cassazione è del 2 agosto, e allora contiamoli questi giorni: ne sono passati novantadue, e l'innominabile è sempre lì; cosa si può fare quando ci sono 315 persone che violano la legge? 

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